Le funzioni del Sindaco
Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio
universale e resta in carica 5
anni (chi è stato
eletto per due mandati consecutivi non è immediatamente
rieleggibile).
E' l'organo responsabile dell'Amministrazione
Comunale, rappresenta l'Ente, convoca e presiede
la giunta (da lui interamente nominata) ed il
Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi,
degli uffici ed alla esecuzione degli atti.
La funzione principale del sindaco è interpretare
ed esprimere gli indirizzi di politica amministrativa
del Comune, promuovendo e coordinando l'azione
dei singoli assessori, in attuazione delle determinazioni
del Consiglio e della Giunta, nonché quelle
connesse alle proprie responsabilità di
direzione della politica generale
dell'ente.
Le principali competenze del Sindaco:
- ha
la rappresentanza legale del
Comune anche in giudizio;
- esercita e sovrintende
all'espletamento delle funzioni
statali o regionali delegate
dalla legge al Comune;
- nomina e revoca,
sulla base degli indirizzi
stabiliti per ogni mandato
dal Consiglio Comunale, i rappresentanti
del Comune in enti, aziende, società ed
istituzioni;
- nomina e revoca il Segretario
Generale e il Direttore Generale;
- nomina e revoca i responsabili
degli uffici e dei servizi,
affida gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione esterna
in ragione di esigenze effettive
e verificabili, nomina e revoca gli
Assessori;
- coordina, vigila ed indirizza l'attività della
Giunta e delle strutture esecutive
e di gestione;
- sulla base degli indirizzi espressi
dal Consiglio Comunale, nell'ambito
dei criteri eventualmente indicati dalla Regione,
sentite le categorie interessate, coordina gli orari
dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali,
degli uffici e dei servizi pubblici, in armonia con
le esigenze degli utenti. Elabora il piano regolatore
dei tempi e degli orari di concerto con gli enti erogatori
di servizi pubblici e con i responsabili territoriali
delle Amministrazioni interessate coordinando e riorganizzando
gli orari di apertura al pubblico
degli uffici pubblici localizzati sul territorio;
- promuove le procedure per la costituzione
di unioni e consorzi con altri
Comuni.
- nomina il Vice Sindaco,
e gli Assessori e per particolari problematiche,
temporalmente limitate, conferisce deleghe ai Consiglieri,
comunicandole al Consiglio. Il Vice Sindaco sostituisce
il Sindaco nei casi e con le modalità previste
dalla legge.
(Normativa di riferimento: D.Lgs.
267/2000 - Testo Unico sugli
Enti Locali - Titolo III (Organi
) - Capo I (artt. 50 e ss.)