Funzioni del Consiglio
Il Consiglio Comunale rappresenta
l'intera Comunità e nell'ambito
della sua autonomia funzionale
ed organizzativa esercita le
funzioni di indirizzo politico
amministrativo e quelle di controllo
sull'attività amministrativa.
Partecipa, secondo le modalità fissate
alla definizione ed all'adeguamento
delle linee programmatiche da
parte del Sindaco o degli Assessori
e ne verifica periodicamente
lo stato di attuazione.
L'elezione del Consiglio, la
sua durata in carica, il numero
dei Consiglieri e la loro posizione
giuridica sono disciplinati dalla
Legge, che regola anche lo scioglimento
e la sospensione dei Consiglieri.
Il funzionamento del Consiglio
Comunale, nel quadro dei principi
stabiliti, è disciplinato
dal Regolamento, approvato a
maggioranza assoluta.
Il Consiglio ha competenza limitatamente
ai seguenti atti fondamentali:
- gli Statuti dell'Ente e delle
aziende speciali, i Regolamenti,
i criteri generali in materia
di ordinamento degli uffici
e dei servizi;
- i programmi,
le relazioni previsionali e
programmatiche, i piani finanziari,
i programmi triennali e l'elenco
annuale dei lavori pubblici,
i bilanci annuali e pluriennali
e relative variazioni, i conti
consuntivi, i piani territoriali
ed urbanistici, i programmi
annuali e pluriennali per la
loro attuazione, le eventuali
deroghe ad essi, i pareri da
rendere nelle dette materie;
- le convenzioni tra i Comuni
e quelle tra il Comune e la
Provincia, la costituzione e la modificazione
di forme associative;
- l'istituzione,
i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento
e di partecipazione;
l’assunzione diretta
di pubblici servizi, la costituzione
di istituzioni e di aziende
speciali, la concessione dei
pubblici servizi, la partecipazione
dell'Ente a società di
capitali, l'affidamento di
attività o servizi
mediante convenzione;
- l'istituzione
e l'ordinamento dei tributi;
la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi;
gli indirizzi da osservare
da parte delle aziende pubbliche
e degli enti ad esso collegati,
sovvenzionati o sottoposti
a vigilanza;
- la contrazione
di mutui non previsti espressamente
in atti fondamentali del Consiglio
comunale e l'emissione di prestiti
obbligazionari;
- le spese che
impegnino i bilanci per gli
esercizi successivi, escluse
quelle relative alle locazioni
di immobili ed alla somministrazione
e fornitura di beni e servizi
a carattere continuativo;
- gli
acquisti e le alienazioni immobiliari,
le relative permute, gli appalti
e le concessioni che non siano
previsti espressamente in atti
fondamentali del Consiglio
o che non ne costituiscano
mera esecuzione e che, comunque,
non rientrino nell'ordinaria
amministrazione di funzioni
e servizi di competenza della
Giunta, del Segretario Generale
o di altri funzionari;
- la definizione
degli indirizzi per la nomina
e la designazione dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende
ed Istituzioni, nonché la
nomina dei rappresentanti del
Consiglio Comunale presso Enti,
Aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla
legge.