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e-mail: Ufficio URP
Orario:
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Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 che ha approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Tale legge garantisce il diritto all' AUTOCERTIFICAZIONE .
L'autocertificazione consente ai cittadini di dichiarare (e quindi autocertificare) sotto la propria responsabilità fatti, stati e qualità personali.
Autocertificare significa presentare una dichiarazione firmata in carta semplice (senza autentica di firma) in sostituzione del certificato normalmente rilasciato da un ufficio pubblico.
In pratica questo consente ai cittadini un duplice risparmio:
di tempo : non è più necessario recarsi all'Ufficio anagrafe per ottenere un certificato, è sufficiente accedere alla sezione “Autocertificazioni” in questa pagina/ all'indirizzo internet http://www.comune.pinerolo.to.it/bach_gare/urp/autocertifica.htm , compilare il modello e stamparlo oppure scrivere di proprio pugno l'autocertificazione;
di denaro : perché il certificato prodotto dal comune ha un costo, l'autocertificazione è gratuita
Tutte le amministrazioni ed enti pubblici (Ministeri, scuole, università, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Municipalizzate, INPS, etc.) e tutti i gestori di pubblici servi (Enel, Uffici postali, Ferrovie dello Stato, Italgas, etc.) hanno l'obbligo di accettare le autocertificazioni ed inoltre devono attivarsi per preparare fac-simili per facilitare i cittadini.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio i certificati depositati presso di loro quando l'interessato lo richiede, e ne indica gli elementi indispensabili per il reperimento. Gli uffici pubblici non possono esigere certificati per qualità stati o posizioni che risultino da documenti già in loro possesso.
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischia di essere punito per omissione o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile del procedimento (richiedendo nome, cognome e qualifica), nonché gli estremi dello stesso (ufficio incaricato, eventuale numero di protocollo della sua istanza)
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza tale rifiuto, con gli estremi della pratica, al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non da corso all'istanza accettando l'autocertificazione ovvero non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per l'applicazione delle sanzioni previste. Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.
Colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà pertanto nelle condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio, per la quale è prevista la procedibilità d'ufficio.
Si possono autocertificare:
- I DATI CONTENUTI NEL REGISTRO DELL'ANAGRAFE :
- IL TITOLO DI STUDIO:
- LA SITUAZIONE REDDITUALE:
- LA POSIZIONE GIURIDICA:
- ALTRI DATI:
È sufficiente fare una dichiarazione in carta semplice firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo.
È possibile, inoltre, "certificare" i dati personali mostrando semplicemente un documento di riconoscimento, in corso di validità, che verrà allegato in fotocopia all'eventuale istanza da presentare alla pubblica amministrazione o alla dichiarazione sostitutiva.
Se l'interessato possiede un documento d' identità non in corso di validità, gli stati, le qualità e i fatti in esso contenuti possono ugualmente essere comprovati con la presentazione del documento scaduto purchè l'interessato dichiari, in fondo alla fotocopia del documento stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Per documento di riconoscimento si intende :
- la carta d'identità
- il passaporto
- la patente di guida
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d'armi
- tutte le tessere di riconoscimento con la fotografia e il timbro rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
In tutti i casi in cui non è possibile ricorrere all'autocertificazione, si può utilizzare una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà". La dichiarazione deve essere fatta personalmente per iscritto dall'interessato e, a parte pochi casi, non occorre autenticare la firma né apporre il bollo: è sufficiente firmare davanti al dipendente che riceve la dichiarazione oppure allegare la fotocopia della carta d'identità nei casi di invio per posta e per fax. La dichiarazione può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, e può riguardare anche il fatto che uno o più documenti rilasciati o depositati presso una pubblica amministrazione, nonché copia di documenti fiscali conservati dai privati, sono conformi all'originale.
Non possono essere sostituiti con altri documenti o dichiarazioni i certificati
- medici, sanitari, veterinari
- di origine
- di conformità CEE;
- di marchi o brevetti.
Chi rilascia dichiarazioni false o esibisce atti contenenti dati non più rispondenti a verità, decade dai benefici eventualmente conseguiti ed è punito con pene che possono arrivare alla reclusione fino a tre anni.. Le amministrazioni effettuano controlli periodici per verificare la regolarità delle dichiarazioni.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti soggetti: pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonché dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
L'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo. Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscrizione alle liste di collocamento, ecc. )
Il comune di Pinerolo ha predisposto un servizio di fac-simili ed un volantino informativo per essere di aiuto ai cittadini, il tutto di seguito scaricabile :
| Documentazione da scaricare | ||||||||||||||||||
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